3
L'estratto etereo e il contenuto degli steroli
non devono risultare inferiori rispettivamente
a g 2,80 e a g 0,145, riferiti a 100 parti
di sostanza secca.
4 Il
limite massimo delle ceneri per la pasta
all'uovo con più di 4 uova è
elevato mediamente, su 100 parti di sostanza
secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità
corrispondente di ovoprodotto in più
rispetto al minimo prescritto.
Art.
9 - Paste alimentari fresche e stabilizzate
1-
È consentita la produzione di paste alimentari
fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni
stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 eccetto
che per l'umidità e l'acidità.
2
E' consentito l'impiego delle farine di
grano tenero.
3
L'acidità non deve superare il limite
di 7 gradi.
4
Le paste alimentari fresche, poste in vendita
allo stato sfuso, devono essere conservate,
dalla produzione alla vendita, a temperatura
non superiore a +4°C, con tolleranza
di +3°C durante il trasporto e di +2°C
negli altri casi; durante il trasporto dal
luogo di produzione al punto di vendita
devono essere contenute in imballaggi, non
destinati al consumatore finale, che assicurino
un'adeguata protezione dagli agenti esterni
e che rechino la dicitura "paste fresche
da vendersi sfuse". La durabilità
non può essere superiore a giorni
5 dalla data di produzione.
5
Le paste alimentari fresche, poste in vendita
in imballaggi preconfezionati, devono possedere
i seguenti requisiti:
a)
avere un tenore di umidità non inferiore
al 24%;
b)
avere un'attività dell'acqua libera
(Aw) non inferiore a 0,92 nè superiore
a 0,97;
c)
essere state sottoposte al trattamento termico
equivalente almeno alla pastorizzazione;
d)
essere coservate, dalla produzione alla
vendita, a temperatura non superiore a +4°C,
con una tolleranza di 2°C.
6 Sono
denominate paste stabilizzate le paste alimentari
che hanno un tenore di umidità non
inferiore al 20% e un'attività di
acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e
che sono state sottoposte a trattamenti
termici e a tecnolgie di produzione che
consentono il trasporto e la conservazione
a temperatura ambiente.
Art.
11 - Divieti
1
Salvo quanto previsto dall'articolo
12, commi 1 e 4, e dall'articolo 48 della
legge del 24 aprile 1998, n.128, è
vietato vendere o detenere per vendere,
anche negli stabilimenti di produzione,
pasta avente caratteristiche diverse da
quelle stabilite dal presente regolamento.
2 E'
altresì vietato vendere o detenere
per vendere pasta alterata, adulterata,
sofisticata o infestata da parassiti animali
o vegetali.
Art.
12 - Disposizioni transitorie e finali
1 E'consentita
la produzione di sfarinati e paste alimentari
aventi requisiti diversi da quelli prescritti
dalle norme del presente regolamento e dei
provvedimenti dell'autorità amministrativa
previsti dal presente regolamento, quando
è diretta alla successiva spedizione
verso altri Paesi dell'Unione europea o
verso gli altri Paesi contraenti l'accordo
sullo spazio economico europeo, a condizione
che non siano nocivi alla salute umana ed
il produttore, di volta in volta, invii
preventivamente, a mezzo raccomandata fornita
di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero
delle politiche agricole e forestali, una
comunicazione scritta nella quale siano
indicate le merci ed il quantitativo da
produrre, i requisiti di difformità
dalle norme del presente regolamento, la
quantità, il tipo e le caratteristiche
delle materie prime e delle sostanze che
si intendono utilizzare, la data di inizio
della lavorazione e la durata della medesima,
nonchè il Paese di destinazione finale.
2 La
lavorazione degli sfarinati e delle paste
alimentari di cui al comma 1 va effettuata
in modo da rendere possibile il diretto,
immediato controllo da parte degli organi
di vigilanza, specie se tale lavorazione
si effettua contemporaneamente a quella
dei prodotti destinati al consumo nazionale.
Le materie prime e le sostanze diverse da
quelle imiegabili nella produzione di sfarinati
e paste alimentari destinate al consumo
nazionale, nonchè i prodotti destinati
alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione
europea o verso gli altri paesi contraenti
l'accordo sullo spazio economico europeo
o alla esportazione ed aventi requisiti
diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati
ii appositi locali sulla porta dei quali
deve essere affisso un cartello recante
la scritta a caratteri ben visibili: "
Deposito di materie prime e di prodotti
finiti non destinati al mercato nazionale".
3 Le
singole materie prime di base con requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme
del presente regolamento, nonchè
le sostanze delle quali non è autorizzato
l'impiego per la produzione degli sfarinati
e delle paste alimentari ai sensi del presente
regolamento, che, invece, si intendono utilizzare
per la fabbricazione di sfarinati e paste
alimentari di cui al comma 1, vanno annotate
in apposito registro di carico e scarico
il quale deve riportare le stesse indicazioni
prescritte quando si intendono utilizzare
le stessse materie e sostanze per la fabbricazione
degli sfarinati e delle paste alimentari
destinate all'esportazione, di cui al comma
4.
4 E',
altresì, consentita la produzione
di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti
diversi da quelli prescritti dalle norme
del presente regolamento e dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa previsti
dal presente regolamento, purchè
si tratti di prodotti destinati all'esportazione
e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione
da concedersi con le modalità fissate
con apposito decreto del ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e della sanità.
Fino all'emanazione del predetto decreto
continua ad applicarsi il decreto del Ministro
dell'agricoltura e le foreste in data 9
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n.8 del 10 gennaio
1970, fermo restando che i richiami alla
legge 4 luglio 1967, n.580, in esso contenuti,
con riferimento agli sfarinati e alla paste
alimentari, sono sostituiti con i richiami
al presente regolamento.
5 Salvo
quanto previsto dall'articolo 48 della legge
24 aprile 1998, n.128, e dall'articolo 9
del decreto del presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 502, è vietata
l'importazione di sfarinati e paste alimentari
aventi requisiti diversi da quelli prescritti
dalle norme del presente regolamento e dei
provvedimenti dell'autorità amministrativa
previsti dal presente regolamento.
6 Per
centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento è
consentita l'utilizzazione di etichette
e di imballaggi non conformi, purchè
conformi alle disposizioni della legge 4
luglio 1967, n.580, edel decreto legislativo
27 gennaio 1992, n.109.
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