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La pasta in pasto alla legge

Dopo 34 anni circa di servizio, la vecchia legge 4 luglio 1967, n. 580 ( disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), subisce un vigoroso restauro, operato dal D.P.R. 9 febbraio 2001, n.187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2001.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 febbraio 2001, n.187

Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n.146.

CAPO II - PASTA

Art. 6 - Pasta

1 Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:
a) con semola di grano duro ed acqua;
b) con semolato di grano duro ed acqua.

2 E' denominato "pasta di semila integrale di grano duro" il prodottoi ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccazione di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua.

3 La pasta destinata al commercio può essere prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

Tipo e denominazione  Umidità max % Su 100 parti di sostanza secca Proteine min. (azoto x 5,70)

 Acidità espressa in gradi

max (*) 

Ceneri
 min max 
Pasta di semola di grano duro 12,50 -- 0,90 10,50 4
Pasta di semolato di grano duro 12,50 0,90 1,35 11,50 5
Pasta di semola integrale di grano duro 12,50 1,40 1,80 11,50 6

(*) il grado di acidità è espresso dal numero di cm cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 g di sostanza secca.

4 Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1e 4, è vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero.

5 Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 %.

6Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo è ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, con decreto del Ministero della Sanità, di concerto con i ministri dellindustria del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, possono essere fissate particolari modalità di applicazione.

7 le disposizioni di cui ai commi 3, 4,5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta.

8La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:

a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;

b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenutadalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;

c) pasta di farina di grano tenero e di semoladi grano duro, se ottenuta dalla miscelazione die due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.

Art .7 - Paste speciali

1 È consentita la produzione di paste speciali .Per paste speciali si intendono le paste di cui all'articolo 6 contenenti ingredienti alimentari, diversi dagli sfarinati di grano tenero, rispondenti alle norme igienicosanitarie.

2 Le paste speciali devono essere poste in vendita con la denominazione pasta di semola di grano duro completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti.

3 Qualora nella preparazione dell'impasto sono utilizzate uova, la pasta speciale deve rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 8.

 

Art. 8 - Pasta all'uovo

1 La pasta all'uovo deve essere prodotta esclusivamente con semola e almeno quattro uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a g 200 di uovo per ogni kg di semola. Le uova possono essere sostituite da una corrisponednte quantità di ovoprodotto liquido fabbricato esclusivamente con uova intere di gallina, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n.65.

2 La pasta di cui al comma 1 deve essere posta in vendita con la sola denominazione di "pasta all'uovo" e deve avere le seguenti caratteristiche:

Umidità max %  Su 100 parti in sostanza secca 

Acidità espressa in gradi

max 

Ceneri   Proteine min. (azoto x 5,70)
 min max
12,50 -- 1,10 12,50 5

3 L'estratto etereo e il contenuto degli steroli non devono risultare inferiori rispettivamente a g 2,80 e a g 0,145, riferiti a 100 parti di sostanza secca.

4 Il limite massimo delle ceneri per la pasta all'uovo con più di 4 uova è elevato mediamente, su 100 parti di sostanza secca, di 0,05 per ogni uovo o quantità corrispondente di ovoprodotto in più rispetto al minimo prescritto.

Art. 9 - Paste alimentari fresche e stabilizzate

1- È consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8 eccetto che per l'umidità e l'acidità.

2 E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero.

3 L'acidità non deve superare il limite di 7 gradi.

4 Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con tolleranza di +3°C durante il trasporto e di +2°C negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". La durabilità non può essere superiore a giorni 5 dalla data di produzione.

5 Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere un tenore di umidità non inferiore al 24%;

b) avere un'attività dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 nè superiore a 0,97;

c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;

d) essere coservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4°C, con una tolleranza di 2°C.

6 Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidità non inferiore al 20% e un'attività di acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnolgie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.

Art. 11 - Divieti

1 Salvo quanto previsto dall'articolo 12, commi 1 e 4, e dall'articolo 48 della legge del 24 aprile 1998, n.128, è vietato vendere o detenere per vendere, anche negli stabilimenti di produzione, pasta avente caratteristiche diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

2 E' altresì vietato vendere o detenere per vendere pasta alterata, adulterata, sofisticata o infestata da parassiti animali o vegetali.

Art. 12 - Disposizioni transitorie e finali

1 E'consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonchè il Paese di destinazione finale.

2 La lavorazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 va effettuata in modo da rendere possibile il diretto, immediato controllo da parte degli organi di vigilanza, specie se tale lavorazione si effettua contemporaneamente a quella dei prodotti destinati al consumo nazionale. Le materie prime e le sostanze diverse da quelle imiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinate al consumo nazionale, nonchè i prodotti destinati alla spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo o alla esportazione ed aventi requisiti diversi da quelli prescritti, vanno immagazzinati ii appositi locali sulla porta dei quali deve essere affisso un cartello recante la scritta a caratteri ben visibili: " Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".

3 Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento, nonchè le sostanze delle quali non è autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente regolamento, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione di sfarinati e paste alimentari di cui al comma 1, vanno annotate in apposito registro di carico e scarico il quale deve riportare le stesse indicazioni prescritte quando si intendono utilizzare le stessse materie e sostanze per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari destinate all'esportazione, di cui al comma 4.

4 E', altresì, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, purchè si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità fissate con apposito decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n.580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati e alla paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento.

5 Salvo quanto previsto dall'articolo 48 della legge 24 aprile 1998, n.128, e dall'articolo 9 del decreto del presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, è vietata l'importazione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento.

6 Per centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è consentita l'utilizzazione di etichette e di imballaggi non conformi, purchè conformi alle disposizioni della legge 4 luglio 1967, n.580, edel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.109.

 

 

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